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Sez. 2, Sentenza n. 6492 del 22/03/2011 (Rv. 617357 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Violazione di norme imperative nell'esecuzione del contratto - Nullità - Configurabilità - Risoluzione - Esclusione - Limiti - Valutazione in concreto della gravità dell'inadempimento - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617357-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO

La circostanza che una delle parti del contratto, nell'esecuzione degli obblighi assunti, abbia violato norme imperative, se può comportarne la nullità, tuttavia non ne giustifica, di per sé, la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., la quale può essere pronunciata soltanto ove si accerti che la suddetta violazione abbia concretamente e decisivamente inciso sull'interesse della controparte e, di conseguenza, sul sinallagma contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva respinto l'impugnazione di nullità di un lodo arbitrale anche in riferimento alla doglianza del rigetto della domanda di risoluzione del contratto di appalto, proposta dal committente, per aver gli arbitri escluso che integrasse grave inadempimento dell'appaltatore la violazione da parte di quest'ultimo delle norme sulla regolare assunzione dei lavoratori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)