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Sez. 1, Sentenza n. 1618 del 23/02/1985 (Rv. 439600 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA TECNICA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439600-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA TECNICA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI.*

Il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione, tuttavia, quando la decisione della controversia dipende unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica, poiché i fatti da porre a base del giudizio non possono essere altrimenti provati ed accertati, non può il giudice da un lato non utilizzare le nozioni tecniche di comune conoscenza e neppure disporre (anche d'ufficio) indagini tecniche e, dall'altro, respingere la domanda perché non provati i fatti che soltanto l'impiego di conoscenze tecniche avrebbero potuto accertare, senza incorrere nel vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione. (V 392/77).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)