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Sez. 1, Sentenza n. 4183 del 11/12/1974 (Rv. 372838 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - REGRESSO - RITARDO DA PARTE DEL PORTATORE NELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE CAUSALE VERSO IL PRIMO PRENDITORE-GIRANTE - OMISSIONE DELLE FORMALITA PREVISTE DALL'ART 58, SECONDO COMMA DEL RD N 1736 DEL 1933 - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - SOPRAVVENUTA INSOLVENZA DEL TRAENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372838-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - REGRESSO - RITARDO DA PARTE DEL PORTATORE NELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE CAUSALE VERSO IL PRIMO PRENDITORE-GIRANTE - OMISSIONE DELLE FORMALITA PREVISTE DALL'ART 58, SECONDO COMMA DEL RD N 1736 DEL 1933 - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - SOPRAVVENUTA INSOLVENZA DEL TRAENTE - IRRILEVANZA.*

Il ritardo frapposto dal portatore dell'assegno bancario nell'Esercizio dell'Azione causale verso il primo prenditore-girante non e configurabile come omissione delle formalita previste dall'art 58, secondo comma, RD 21 dicembre 1933 n 1736 (necessaria per conservare integre le azioni di regresso che possano competere al debitore), ancorche nel frattempo sia sopravvenuta l'insolvenza del traente, in quanto questa circostanza non pregiudica la proponibilita dell'Azione di regresso che al primo prenditore spetta verso il traente stesso.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)