Sez. 1, Sentenza n. 4205 del 27/04/1999 (Rv. 525804 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PRESCRIZIONE | Prescrizione dell'azione cartolare di regresso del portatore - Esercizio da parte sua dell'azione causale contro il proprio diretto girante - Eccezione di improponibilità per pretesa sussistenza di pregiudizio dell'azione di regresso di tale girante verso il traente e gli altri precedenti giranti - Nel presupposto della prescrizione anche di detta azione - Infondatezza - Autonomia del termine di prescrizione dell'azione di regresso nei riguardi di ciascun obbligato di regresso - Sussistenza -.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PRESCRIZIONE
Il comportamento del portatore o di un girante, il quale, dopo aver lasciato prescrivere l'azione cartolare, proponga l'azione causale nei confronti del proprio diretto girante, non pregiudica la possibilità per quest'ultimo, una volta ottenuta la disponibilità del titolo a seguito del pagamento, di esercitare l'azione cartolare verso il traente o verso i precedenti giranti, in quanto la prescrizione dell'azione cartolare si è determinata soltanto nei riguardi del suddetto portatore o del suddetto girante. Tanto discende dal fatto che l'art. 75 secondo comma del R.D. n. 1736 del 1933 (cosiddetta legge sull'assegno) prevede, per le azioni di regresso fra i diversi obbligati, una data mobile ed autonoma di decorrenza della prescrizione per ciascun obbligato, facendo riferimento o al giorno in cui l'obbligato, richiesto dal portatore o da un giratario successivo, abbia pagato l'assegno o al giorno in cui l'azione di regresso sia stata promossa contro di lui dallo stesso portatore o da un giratario successivo (sulla base di tali principi e dell'affermazione della autonomia del termine prescrizionale per ciascun girante, la Suprema Corte ha ritenuto che nel caso di specie - nel quale il portatore di un assegno bancario, dopo aver lasciato prescrivere l'azione cartolare, aveva agito per ottenere il pagamento con l'azione causale verso il proprio diretto girante - quest'ultimo avesse invocato ingiustificatamente la norma del secondo comma dell'art. 58 della stessa legge, nell'erroneo presupposto che la propria azione cartolare di regresso verso il traente e gli altri giranti precedenti si fosse prescritta con il decorso dello stesso termine maturato nei riguardi del portatore; la Corte ha, altresì, osservato che, se la prescrizione maturata a carico del portatore o di un girante, consumasse anche l'azione cartolare degli altri giranti, ne conseguirebbe la soppressione della stessa possibilità per il portatore o il girante di esercitare l'azione causale verso il loro diretto girante, poiché questi potrebbe sempre eccepire che l'assegno è "pregiudicato", cioè inidoneo a consentire l'esercizio di azioni cartolari).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)