diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 08/11/1983 (Rv. 431319 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 17 LEGGE N. 765 DEL 1967 CONCERNENTE IL RISPETTO DA PARTE DEI COMUNI, AI FINI DELLA FORMAZIONE DI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI O DELLA REVISIONE DI QUELLI ESISTENTI, DI LIMITI INDEROGABILI DI DISTANZA TRA FABBRICATI - DEROGA TEMPORALE A DETTA NORMATIVA INTRODOTTA DA UN PIANO REGOLATORE COMUNALE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431319-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 17 LEGGE N. 765 DEL 1967 CONCERNENTE IL RISPETTO DA PARTE DEI COMUNI, AI FINI DELLA FORMAZIONE DI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI O DELLA REVISIONE DI QUELLI ESISTENTI, DI LIMITI INDEROGABILI DI DISTANZA TRA FABBRICATI - DEROGA TEMPORALE A DETTA NORMATIVA INTRODOTTA DA UN PIANO REGOLATORE COMUNALE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 ha carattere precettivo e inderogabile nella parte in cui dispone che in tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di distanza tra fabbricati definiti per zone territoriali omogenee con decreto del ministero dei LL.PP. Di concerto con quello dell'interno. L'introduzione di questa nuova disciplina - attuata con d.m. 2 aprile 1968, pubblicato nella G.U. 14 aprile 1968 n. 97 e che, emanato in materia strettamente tecnica per delega della legge, ripete da questa la sua forza cogente - è stata graduata nel tempo per dar modo di stabilire un assetto armonico delle zone già edificate. Ne consegue che sono illegittime, e devono quindi essere disapplicate dal giudice ordinario, a norma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, le Disposizioni di un piano regolatore locale (o programma di fabbricazione) (nella specie: comune di altavilla silentina) che, dopo il periodo di moratoria già concesso dalla citata legge n. 765 del 1967 e quindi dopo l'entrata in vigore delle prescrizioni contenute nell'art. 17 cit. (trattandosi di comune sprovvisto di piano regolatore), introduce una seconda deroga temporale alle norme del nuovo programma di fabbricazione destinato a sostituire la disciplina della legge n. 765 e per il quale è imposto il rispetto obbligatorio in ogni caso dei limiti prescritti nel citato decreto ministeriale, quali quelli in tema di distanze fra costruzioni, attesa l'impossibilità di attribuire a quelle Disposizioni efficacia derogatoria a norme di rango superiore, espressamente qualificate inderogabili. (V 3213/82, mass n 421154).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 1, Preleggi art. 3, Preleggi art. 4, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., DM 02/04/1968 art. 8, DM 02/04/1968 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)