Sez. 2, Sentenza n. 4285 del 09/05/1987 (Rv. 453039 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - ART. 17 LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - ART. 9 D.M. 2 APRILE 1968 - PREVISIONE DI DISTANZA DI MT. 10 TRA PARETI FINESTRATE E PARETI DI EDIFICI ANTISTANTI - DEROGABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - ART. 17 LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - ART. 9 D.M. 2 APRILE 1968 - PREVISIONE DI DISTANZA DI MT. 10 TRA PARETI FINESTRATE E PARETI DI EDIFICI ANTISTANTI - DEROGABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 con carattere precettivo e inderogabile dispone che in tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di distanza tra fabbricati, definiti per zone territoriali omogenee con decreto del ministero dei lavori pubblici di concerto con quello dell'interno. Pertanto, alla stregua di tale nuova disciplina che introdotta con il d.m. 2 aprile 1968, all'art. 9 prevede che per i nuovi edifici, ricadenti in zone diverse da quelle che rivestono carattere storico, artistico o di particolare interesse ambientale, "è prescritta in tutti i casi la distanza assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti" - norma da intendersi nel senso che la distanza minima di m. 10 è richiesta anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente -, deve ritenersi illegittimo (e quindi va disapplicato da parte dell'a.G.o. A norma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E) l'art. 13 delle norme di attuazione del piano regolatore del comune di Camaiore là dove dispone che "in tutte le zone di piano regolatore generale, la distanza minima tra pareti finestrate di nuovi edifici e quelle di edifici preesistenti antistanti è di m. 10", in quanto limita la prescrizione all'ipotesi che la parete finestrata sia quella del nuovo edificio, restringendo così il campo di applicazione della inderogabile normativa generale. (Conf 6595/83, mass n 431319; (Conf 3213/82, mass n 421154).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., DM 02/04/1968
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)