Sez. 2, Sentenza n. 2249 del 01/03/2000 (Rv. 534489 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI | Disciplina ex art. 23 cod. proc. civ. - Presupposto - Cause tra condomini - Relativa nozione - Fattispecie in tema di rivalsa del coerede che abbia corrisposto le somme dovute all'amministratore giudiziario per la gestione di un bene in regime di comunione ereditaria - Applicabilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI
Ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'art. 23 cod. proc. civ., che regola la competenza territoriale in ordine alle liti tra i partecipanti alla comunione, deve intendersi per causa vertente tra condomini quella in cui si controverta in tema di rapporti giuridici attinenti al diritto reale di proprietà ed all'uso delle cose comuni. Pertanto, deve escludersi che l'azione di rivalsa esercitata dal coerede che abbia corrisposto le somme spettanti all'amministratore giudiziario per la gestione di uno dei beni ereditari, in regime di comunione, sia assoggettata, configurandosi come una surrogazione all'amministratore stesso nei confronti degli altri coeredi, al regime della competenza territoriale previsto dal citato art. 23 del codice di rito, in quanto, in siffatta ipotesi, la qualità di condomino non costituisce un presupposto soggettivo necessario dell'azione proposta, la quale ha carattere esclusivamente personale, e si fonda sulla anticipazione della somma effettuata in favore del creditore comune.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)