diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 269 del 10/01/2003 (Rv. 559619 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI | Disciplina ex art.23 cod. proc. civ. - Presupposti - Cause tra condomini - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559619-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI

Ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art.23 del codice di rito, che regola la competenza territoriale in ordine alle liti tra i partecipanti alla comunione, deve intendersi per "causa vertente tra condomini" quella in cui si discuta in ordine a rapporti giuridici attinenti al diritto reale di proprietà ed all'uso delle cose comuni, sicché la predetta disposizione non è legittimamente invocabile nella diversa ipotesi in cui l'amministratore, in rappresentanza del condominio, pretenda, nei confronti del singolo condomino, il pagamento delle spese condominiali (il principio di diritto è stato affermato, "in extensum", dalla S.C. con riferimento ad una controversia insorta tra un consorzio ed un consorziato per il pagamento dei contributi consortili).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)