Sez. 3, Sentenza n. 6403 del 10/12/1979 (Rv. 403132 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - TACITA - REQUISITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - TACITA - REQUISITI.*
L'istituto dell'acquiescenza tacita parziale di cui all'art 329 cod proc civ opera solo nel caso in cui l'accettazione del provvedimento risulti in modo non equivoco dall'impugnazione e allorquando le diverse parti della decisione siano indipendenti l'una dall'altra e non anche quando l'impugnazione investe tutta la decisione. (Conf 1650/77, mass n 385362).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)