Sez. L, Sentenza n. 1650 del 29/04/1977 (Rv. 385362 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - TACITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - TACITA - CONDIZIONI.*
L'istituto dell'acquiescenza tacita parziale, di cui all'art 329 capoverso, cod proc civ, opera solo nel caso in cui l'acquiescenza risulti in modo inequivoco dall'impugnazione e allorquando le diverse parti della sentenza impugnata siano indipendenti l'una dalla altra, non essendo possibile la separazione di una statuizione giuridica da quella che ne costituisce il necessario presupposto. (Conf 1980/73, mass n 365099; (Conf 1149/73, mass n 363657).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)