Sez. 1 - , Sentenza n. 20182 del 18/08/2017 (Rv. 645213 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Impugnazione dei crediti ammessi in via tardiva - Termine - Decorrenza - Comunicazione da parte del curatore del decreto di variazione - Necessità - Atti o fatti equipollenti - Irrilevanza - Mancata dimostrazione della comunicazione – Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE
In tema di fallimento, l’impugnazione dei crediti ammessi in via tardiva deve avvenire, anche a seguito dell’abrogazione dell’art. 100 l.fall., entro quindici giorni decorrenti dalla necessaria comunicazione, ad opera del curatore, del decreto di variazione dello stato passivo, non surrogabile da atti o fatti idonei ad evidenziarne una conoscenza "aliunde" acquisita, sicché la mancata prova - gravante sulla parte che eccepisce la tardività dell'impugnazione - dell’avviso formale esclude la decorrenza del termine anzidetto, implicando la tempestività dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 85, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)