Sez. 1, Sentenza n. 4672 del 15/07/1988 (Rv. 459540 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - CREDITI AMMESSI SU DICHIARAZIONE TARDIVA - MANCATA OPPOSIZIONE DEL CURATORE - AMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - CREDITI AMMESSI SU DICHIARAZIONE TARDIVA - MANCATA OPPOSIZIONE DEL CURATORE - AMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*
L'impugnazione dei crediti ammessi, contemplata dall'art. 100 della legge fallimentare, deve ritenersi esperibile anche avverso i crediti ammessi a norma del successivo art. 101, su dichiarazione tardiva cui non si sia opposto il curatore, in considerazione della sostanziale corrispondenza dei rispettivi procedimenti, nonché della Mancanza, in quello di insinuazione tardiva, ove difetti l'indicata opposizione, di strumenti di tutela in favore degli altri creditori, che possono intervenire, ma non sono abilitati a sollevare contestazioni introduttive di una causa sul fondamento di detta dichiarazione, cui è legittimato soltanto il curatore. In tale ipotesi, il termine di quindici giorni, per l'impugnazione che il citato art. 100 fissa dalla data del deposito dello stato passivo, decorre dal deposito dell'aggiornamento del passivo medesimo sulla base della dichiarazione tardiva. (V 3523/83, mass n 428420).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)