Sez. 3, Sentenza n. 1715 del 17/05/1969 (Rv. 340713 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI.*
In tema di danno prodotto dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie, il principio sancito dall'art. 2054 cod.civ., che involge un'astratta presunzione di colpa iuris tantum, non trova applicazione quando, in caso di scontro, sia in concreto accertata la colpa di uno dei conducenti e, per converso, nessuna infrazione alle norme di legge o di comune prudenza sia riscontrata nel comportamento dell'altro conducente. (Conf. 200-69, massima n. 338127 3397-68, massima n. 336453).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)