Sez. 3, Sentenza n. 625 del 10/03/1970 (Rv. 345782 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE DI COLPA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE DI COLPA.*
La norma di cui all'art 2054 cod civ, che involge un'astratta presunzione di colpa iuris tantum, non e applicabile quando la causa dell'evento dannoso sia stata, in concreto, identificata nel solo comportamento della vittima, e, per contro, nessuna infrazione di norme di legge o di comune prudenza sia stata riscontrata nel comportamento del conducente. (Conf 200-69, massima n 338127 V 1715-69, massima n 340713).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)