Sez. 3, Sentenza n. 5479 del 19/03/2015 (Rv. 634661 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Azione promossa dal terzo danneggiato - Costituzione e difesa dell'assicurato - Obbligo dell'assicuratore di sostenere le spese di lite dell'assicurato - Sussistenza - Limiti.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, terzo comma, cod. civ., va escluso, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza avere interesse a resistere alla avversa domanda o senza poter ricavare utilità dalla costituzione in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1917 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)