diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9965 del 18/06/2012 (Rv. 622978 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Ordine di reintegrazione ex art. 18 St. lav. - Ottemperanza - Condizioni - Integralità - Necessità - Fondamento - Limitazione ai profili retributivi e sindacali - Insufficienza - Conseguenze - Sanzione in favore del Fondo adeguamento pensioni - Irrogazione - Legittimità.
Stato
decisa il 2012-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622978-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

"Reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro", ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, significa "restituire in integro" la relazione del lavoratore col "posto di lavoro", in ogni suo profilo, anche non retributivo, poiché il lavoro non è solo un mezzo di sostentamento economico, ma anche una forma di accrescimento della professionalità e di affermazione dell'identità, personale e sociale, tutelata dagli artt. 1, 2 e 4 Cost. Ne consegue che non ottempera all'ordine giudiziale di reintegrazione del dirigente sindacale illegittimamente licenziato, e deve pagare la sanzione al Fondo adeguamento pensioni ex art. 18, decimo comma, St. lav., l'imprenditore il quale, facendo leva sull'incoercibilità specifica dell'ordine medesimo, si limiti a versare al lavoratore la retribuzione e a consentirgli l'ingresso in azienda per lo svolgimento dell'attività sindacale, senza permettergli, tuttavia, di riprendere il lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST., Costituzione art. 1, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)