Sez. L, Sentenza n. 9125 del 04/09/1990 (Rv. 469179 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - ESECUZIONE SPECIFICA - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - ESECUZIONE SPECIFICA - INAMMISSIBILITÀ.*
Anche quando sia emesso nell'ambito di un procedimento di repressione di condotta antisindacale, l'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato - salva la indiretta coazione conseguente all'Obbligo di continuare a corrispondere la retribuzione - non è suscettibile di esecuzione specifica, tenuto conto della lettera e della ratio (quale risultante anche dai relativi lavori preparatori) dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 ed atteso, in particolare, che, mentre l'esecuzione specifica è possibile per le obbligazioni di fare di natura fungibile, la reintegrazione suddetta comporta non soltanto la riammissione del lavoratore nell'azienda (e cioè un comportamento riconducibile ad un semplice pati) ma anche un indispensabile ed insostituibile comportamento attivo del datore di lavoro di carattere organizzativo-funzionale, consistente, fra l'altro, nell'impartire al dipendente le opportune direttive, nell'ambito di una relazione di reciproca ed infungibile collaborazione. (Conf 112/88, mass n 456750).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)