Sez. 3, Sentenza n. 9 del 02/01/1968 (Rv. 330787 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI ENTRO TALE PERIODO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI ENTRO TALE PERIODO.*
L'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, disponendo testualmente che il corso dei termini processuali scadenti fra il 1 agosto ed il 15 settembre e sospeso di diritto fino a quest'ultima data, fa preciso riferimento al momento finale del termine e quindi limita l'applicabilita della sospensione ai soli termini che giungano a scadenza in un giorno compreso in quel periodo. (nella specie, e stato dichiarato inammissibile un ricorso notificato il 17 settembre 1966 contro una sentenza notificata il 18 luglio 1966) . (Conf 1266'67, mass n 327793, ed altre).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)