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Sez. 3, Sentenza n. 1266 del 07/06/1967 (Rv. 327793 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - LIMITI - TERMINI SCADENTI DOPO IL 15 SETTEMBRE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1967-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327793-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - LIMITI - TERMINI SCADENTI DOPO IL 15 SETTEMBRE - INAPPLICABILITA.*

La sospensione disposta dalla legge 14 luglio 1965, n 818, si applica soltanto ai termini che scadono tra il primo agosto e il 15 settembre. (nella specie e stato dichiarato inammissibile un ricorso proposto il 22 settembre contro una sentenza notificata il 21 luglio 1965). (Conf 665'67; 409'67; 31'67; contra 457'67; 2180'66).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)