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Sez. 1, Sentenza n. 3560 del 14/06/1995 Cc. (dep. 20/07/1995) Rv. 202181 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Condanna per reato militare - Sopravvenuta perdita, da parte del condannato, della qualità di militare - Trasformazione dello affidamento in prova militare in affidamento in prova ordinario - Dichiarazione di estinzione della pena all'esito positivo dello esperimento - Compete al tribunale di sorveglianza ordinario.
Stato
decisa il 1995-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202181-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

In caso di condanna per reato militare inflitta dal competente organo della giustizia militare, la sopravvenuta perdita, da parte del condannato, della qualità di militare comporta l'esclusione della giurisdizione del tribunale militare di sorveglianza sulla fase esecutiva di detta pena e quindi, qualora sia stato disposto lo affidamento in prova, la trasformazione di quest'ultimo in affidamento in prova ordinario e l'attribuzione al tribunale di sorveglianza ordinario della competenza a dichiarare l'estinzione della pena, all'esito positivo dell'esperimento.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 29/04/1983 num. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)