Sez. 1, Sentenza n. 22700 del 16/04/2004 Ud. (dep. 12/05/2004) Rv. 228507 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - IN GENERE | Mancata o erronea indicazione dell'aula in cui si tiene udienza - Nullità - Insussistenza - Ragioni.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - IN GENERE
La mancata o erronea indicazione, nell'avviso previsto dall'art. 419 cod. proc. pen., dell'aula nella quale verrà tenuta l'udienza preliminare non determina alcuna nullità, qualora sia stato correttamente indicato ai sensi dell'art. 132 disp. att. cod. proc. pen. l'ufficio del GUP procedente, in quanto un atto non può considerarsi nullo qualora contenga tutte le indicazioni necessarie a raggiungere lo scopo al quale è preordinato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 419 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 132, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)