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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26189 del 16/10/2019 (Rv. 655693 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Immobili degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) - Disciplina applicabile ai periodi d’imposta antecedenti alla modif. introdotta dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 93 del 2008 - Riduzioni e detrazioni dell’imposta - Applicabilità - Fondamento - Aliquota ridotta - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655693-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, mentre le riduzioni e le detrazioni dell'imposta previste dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 sono applicabili, per esplicita previsione, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, viceversa tali alloggi non possono beneficiare dell'aliquota ridotta per gli immobili destinati ad abitazione principale, prevista dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 437 del 1996, conv., con modif., in l. n. 556 del 1996 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), atteso che quest'ultima norma espressamente circoscrive l'ambito di applicazione del beneficio alle sole persone fisiche e ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, escludendo pertanto gli istituti autonomi case popolari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 6 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 08/08/1996 num. 437 art. 4 com. 1, Legge 24/10/1996 num. 556, Decreto Legge 27/05/2008 num. 93 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 27/07/2008 num. 126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)