Sez. 3, Sentenza n. 9984 del 15/01/2008 Ud. (dep. 05/03/2008) Rv. 239066 - 01
ACQUE | Tutela penale - Disciplina prevista dall'art. 62, comma undicesimo, D.Lgs. n. 152 del 1999 - Scarichi esistenti - Proroga dei termini di adeguamento introdotta dal D.L. n. 147 del 2003, conv. con modd. in L. 200 del 2003 - Modifica della definizione legislativa di "scarichi esistenti" - Esclusione - Ragioni.
ACQUE
In tema di inquinamento idrico, l'intervenuta modifica dei termini di adeguamento degli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, introdotta dall'art. 10 bis D.L. 25 giugno 2003, n. 147 (conv. con modd. nella L. 1 agosto 2003, n. 200) non ha mutato la definizione legislativa di "scarichi esistenti" oggetto di interpretazione autentica ex art. 1, lett. g) L. 18 agosto 2000, n. 258, in quanto la predetta modifica si riferisce ai soli scarichi esistenti alla data del 13 giugno 1999 per i quali l'obbligo di autorizzazione è stato previsto solo a seguito della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 62 com. 11 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/08/2000 num. 258 CORTE COST., Legge 18/08/2000 num. 258 art. 1 lett. G CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 200 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 200 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2003 num. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)