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Sez. 3, Sentenza n. 6336 del 20/01/2006 Ud. (dep. 17/02/2006) Rv. 233309 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Entrata in vigore del D.Lgs. 152 del 1999 - Scarichi esistenti ed autorizzati - Termine per il rinnovo dell'autorizzazione - Individuazione.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233309-01

ACQUE

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, i titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati al momento di entrata in vigore del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 (13 giugno 1999) sono obbligati alla presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione un anno prima della sua scadenza, non potendosi giovare, in caso di precedente scadenza della autorizzazione, del termine quadriennale previsto dalla disciplina transitoria, trattandosi di un termine residuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)