Sez. L, Ordinanza n. 22781 del 06/07/2026 (Rv. 679547-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI | Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Consapevole omissione della pronuncia sulla sussistenza dei requisiti sanitari per mancanza di domanda in relazione ad una specifica prestazione - Ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. nei confronti del decreto di omologa con cui il giudice, rilevata la mancanza di domanda in relazione all'accertamento dei requisiti sanitari per fruire di una specifica prestazione (nella specie la pensione di invalidità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971) - pur presenti nella relazione del consulente tecnico d'ufficio -, omette consapevolmente di pronunciarsi sul punto, stante l'inidoneità del provvedimento ad incidere, con effetto di giudicato, sulla situazione giuridica sostanziale della parte, la quale può promuovere un ordinario giudizio di cognizione finalizzato al conseguimento di tale prestazione, rispetto al quale, l'infruttuoso esperimento dell'accertamento tecnico preventivo, integra la condizione di procedibilità di cui all'art. 445-bis, comma 2, c.p.c.
Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 445 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)