Sez. L, Ordinanza n. 23232 del 14/07/2026 (Rv. 679500-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI | Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Difformità dalle conclusioni del c.t.u. in assenza di contestazioni - Procedura di correzione di errore materiale - Applicabilità - Condizioni - Autonoma valutazione difforme del giudice - Ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosta dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso - assumendo il provvedimento giudiziale natura decisoria e, quindi, di sentenza - è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il decreto di omologa - oggetto anche di una istanza di correzione rigettata - non si era consapevolmente discostato dalle conclusioni del perito ma era frutto di una interpretazione della domanda giudiziale volta ad individuare l'istanza amministrativa presentata per la prestazione richiesta).
Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 21/11/1988 num. 508 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)