Sez. 3, Sentenza n. 5405 del 11/04/2001 (Rv. 545841 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza di incompetenza - Riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente - Sentenza di incompetenza di quest'ultimo - Regolamento di competenza - Ammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Ove il giudice davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito del provvedimento di altro giudice declinatorio della propria competenza, si ritenga, a sua volta incompetente, può, invece di sollevare il conflitto previsto dall'art. 45 cod. proc. civ., dichiarare la competenza del primo giudice, impugnabile dalle parti con l'istanza di regolamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)