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Sez. 3, Sentenza n. 5405 del 11/04/2001 (Rv. 545841 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza di incompetenza - Riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente - Sentenza di incompetenza di quest'ultimo - Regolamento di competenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545841-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Ove il giudice davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito del provvedimento di altro giudice declinatorio della propria competenza, si ritenga, a sua volta incompetente, può, invece di sollevare il conflitto previsto dall'art. 45 cod. proc. civ., dichiarare la competenza del primo giudice, impugnabile dalle parti con l'istanza di regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)