Sez. 3, Sentenza n. 4618 del 10/05/1999 (Rv. 526143 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza di incompetenza - Riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente - Sentenza di incompetenza di quest'ultimo a favore di un terzo giudice - Regolamento di competenza - Ammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È impugnabile con regolamento di competenza la sentenza con la quale il giudice innanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito di una prima dichiarazione di incompetenza abbia a sua volta declinato la propria competenza a favore di un terzo giudice, senza sollevare conflitto di competenza a norma dell'art. 45 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)