Sez. 2, Sentenza n. 7042 del 27/02/1986 Ud. (dep. 05/07/1986) Rv. 173325 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - IN GENERE - SENTENZA DI INCOMPETENZA PER MATERIA DI PRIMO GRADO - SENTENZA DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - NATURA - SENTENZA SULLA COMPETENZA - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - RIMEDIO ESPERIBILE - CONFLITTO DI COMPETENZA.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - IN GENERE - SENTENZA DI INCOMPETENZA PER MATERIA DI PRIMO GRADO - SENTENZA DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - NATURA - SENTENZA SULLA COMPETENZA - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - RIMEDIO ESPERIBILE - CONFLITTO DI COMPETENZA.*
La sentenza con la quale il giudice di appello annulla, in virtù dell'art. 36 cpv. Cod. proc. pen., la sentenza del giudice di primo grado per incompetenza per materia, risultante dalla contestazione del fatto, è una sentenza sulla Competenza e come tale non è impugnabile ai sensi dell'art. 190, secondo comma cod. proc. pen., ma può dar luogo soltanto a conflitto di Competenza, in quanto si tratta di un provvedimento non decisorio che concerne la sfera della Competenza e l'inderogabilità della Competenza per materia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)