Sez. 5, Sentenza n. 3765 del 29/01/1988 Ud. (dep. 22/03/1988) Rv. 177960 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - ORDINE DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - ORDINE DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
È inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale, ai sensi dell'art. 36, secondo comma cod. proc. pen., il giudice di appello, riconosciuta l'incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa (violazione delle norme sulla Competenza o diversa definizione giuridica del fatto contestato), annulla la sentenza di primo grado ed ordina la trasmissione degli Atti al pubblico ministero; tale sentenza può soltanto dare luogo ad un caso analogo di conflitto di Competenza in un momento successivo. (Conf mass n 173325; (Conf mass n 172674; (Conf mass n 172232; (Conf mass n 170194).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)