Sez. 3, Sentenza n. 9553 del 12/11/1994 (Rv. 488572 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Locazione di alloggi di edilizia economica e popolare - Spese per i servizi - Modalità di determinazione ex art. 19 del d.P.R. n. 1035 del 1972 - Precetto fondamentale in materia di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Esclusione - Disapplicazione della citata norma da parte del giudice conciliatore - Insindacabilità in Cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
In tema di locazione di alloggi di edilizia economica e popolare, le modalità di determinazione delle spese per i servizi, come previste dall'art. 19 del d.P.R. n. 1035 del 1972 - secondo il quale il canone è costituito, tra l'altro, di una quota per i servizi di custodia e portierato, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e degli altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonché per consumi d'acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, per contributo fognatura e per l'asporto dei rifiuti solidi; quota fissata dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari in relazione ai servizi prestati ed al costo degli stessi calcolato sul complesso degli immobili gestiti - non possono assurgere a linee essenziali caratterizzanti la materia delle locazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La norma in oggetto, infatti, non costituisce precetto fondamentale, attinente alla configurazione essenziale del rapporto, bensì disposizione di dettaglio, concernente aspetto specifico della disciplina del rapporto stesso. Ne consegue che, correttamente, il giudice conciliatore, nell'esercizio del suo potere equitativo, può disattendere la suindicata disposizione, sul rilievo che la volontà delle parti, emergente dal contratto di locazione, appare inequivocabilmente diretta a sostituire al criterio legale della quota fissa proporzionale il diverso criterio convenzionale della quota variabile commisurata all'effettivo importo delle spese di gestione. Siffatta operazione ermeneutica, siccome ispirata a criteri equitativi, si sottrae al sindacato di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)