Sez. 4, Sentenza n. 32138 del 22/04/2004 Cc. (dep. 23/07/2004) Rv. 228937 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Ammissione al beneficio - Verifica successiva - Accertamento delle condizioni al momento della domanda - Insussistenza - Revoca - Legittimità.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente alla richiesta costituisce solo un parametro di valutazione circa la sussistenza - al momento della domanda - delle condizioni per l'ammissione al beneficio. Ne consegue che legittimamente il giudice, in sede di verifica successiva dell'esistenza di quelle condizioni, compie accertamenti a seguito dei quali può poi procedere alla revoca del beneficio qualora emerga che, anteriormente al momento della domanda, l'istante percepiva un reddito familiare superiore al limite di legge.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)