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Sez. 1, Sentenza n. 7771 del 20/07/1999 (Rv. 528809 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Risarcimento del danno - Danno da accessione invertita - Obbligazione da fatto illecito - Configurabilità - Determinazione del danno da realizzazione di opera stradale - Diminuzione del valore della residua proprietà derivante dal vincolo di inedificabilità per le zone latistanti - Risarcibilità.
Stato
decisa il 1999-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528809-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

Nel caso di abusiva occupazione ed irreversibile impiego di un fondo per la realizzazione di opera pubblica (integrante fatto illecito estintivo del diritto di proprietà del privato ed acquisitivo del diritto stesso a titolo originario in capo all'ente costruttore), il danno deve essere determinato in una somma pari all'intera perdita patrimoniale subita (da rivalutarsi in correlazione del diminuito potere d'acquisto della moneta a partire dalla data dell'illecito fino al giorno della liquidazione), e, pertanto, quando si tratti di un'opera stradale, deve comprendere anche la diminuzione di valore della residua proprietà del privato, derivante dal vincolo di inedificabilità imposto dall'art. 19 della legge 6 agosto 1967 n. 765, per le zone latistanti alla sede stradale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 19 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)