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Sez. U, Sentenza n. 10966 del 08/08/2001 (Rv. 548902 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata al concessionario del servizio telefonico per violazione del D.L. n. 545 del 1996 (convertito in legge n. 650 del 1996) - Controversia promossa successivamente al 30 giugno 1998, ma anteriormente al 10 agosto 2000 - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Poteri del giudice ordinario - Ambito - Innovazioni (introdotte dal D.Lgs. n. 80 del 1998 e succ. modif.) concernenti la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alle controversie in tema di pubblici servizi, compresi quelli afferenti alle telecomunicazioni - Ininfluenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548902-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

L'opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata al concessionario del servizio telefonico per violazione delle disposizioni in materia di servizi audiotex (di cui all'art. 1, venticinquesimo e ventiseiesimo comma, del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, la quale contiene anche una clausola di salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base di precedenti analoghi decreti legge, tutti decaduti per mancata conversione nel termine di sessanta giorni) è rimessa alla cognizione del giudice ordinario, al quale è attribuito il potere di pronunciare l'annullamento, anche parziale, dell'ordinanza - ingiunzione e di modificare la sanzione applicata (artt. 12, 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689); né - trattandosi di controversia promossa dinanzi al giudice ordinario successivamente al 30 giugno 1998, ma anteriormente al 10 agosto 2000 - ha ragione di porsi un problema di applicabilità della nuova disciplina sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, compresi quelli afferenti alle telecomunicazioni, introdotta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, atteso che l'art. 33 di tale D.Lgs. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, "in parte qua", con la sentenza n. 292 del 2000 per violazione della legge di delegazione, e tenuto conto che l'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il quale ha ripristinato il contenuto normativo del citato art. 33, è privo di efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 650 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 545 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)