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Sez. 1, Sentenza n. 794 del 29/01/1999 (Rv. 522742 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI | Estinzione del relativo giudizio - Conseguenze - Inefficacia della trascrizione - Utilizzabilità della trascrizione in un successivo autonomo giudizio - Esclusione - Omessa pronuncia dell'ordine di cancellazione della trascrizione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522742-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI

La trascrizione della domanda giudiziale relativa a beni immobili, ai sensi dell'art. 2652 cod. civ., configura una mera prenotazione, nei rapporti con i terzi, degli effetti dell'accoglimento della domanda stessa e, pertanto, resta del tutto inoperante se il relativo giudizio si estingua o, comunque, non si concluda con una sentenza favorevole, né può essere fatta valere in un successivo giudizio autonomo e diverso, non integrante riassunzione di quello precedente, restando irrilevante l'omessa pronuncia dell'ordine di cancellazione della trascrizione, ex art. 2668 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)