Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 15/03/1982 (Rv. 419520 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL TERMINE PER USUCAPIRE - TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTI - ESTINZIONE DEL PROCESSO ED EFFICACIA INTERRUTTIVA ISTANTANEA DELLA DOMANDA - EFFETTI INTERRUTTIVI PERMANENTI DELLA TRASCRIZIONE DELLA STESSA - ESCLUSIONE - OMESSA PRONUNCIA DELL'ORDINE DI CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE - IRRILEVANZA.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL TERMINE PER USUCAPIRE - TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTI - ESTINZIONE DEL PROCESSO ED EFFICACIA INTERRUTTIVA ISTANTANEA DELLA DOMANDA - EFFETTI INTERRUTTIVI PERMANENTI DELLA TRASCRIZIONE DELLA STESSA - ESCLUSIONE - OMESSA PRONUNCIA DELL'ORDINE DI CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'interruzione del termine per usucapire, la trascrizione della domanda giudiziale, in quanto priva di efficacia sua propria sotto tale profilo, non determina effetti diversi da quelli della stessa domanda trascritta e, pertanto, in ipotesi di Estinzione del processo, con conseguente efficacia interruttiva istantanea della domanda, non possono attribuirsi effetti interruttivi permanenti alla trascrizione della stessa, senza che possa rilevare l'omessa pronuncia dell'ordine di cancellazione della trascrizione ex art. 2668 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)