Sez. 2, Sentenza n. 633 del 14/03/1951 (Rv. 881567 - 01)
SCRITTURA - SCRITTURA PRIVATA - PRODUZIONE DI COPIA RILASCIATA DALL'UFFICIO DEL REGISTRO - RICONOSCIMENTO TACITO. PROCEDIMENTO CIVILE - DEDUZIONI NUOVE - MUTAMENTO DEL TITOLO DELLA DOMANDA - PRECLUSIONE - FATTISPECIE.
SCRITTURA - SCRITTURA PRIVATA - PRODUZIONE DI COPIA RILASCIATA DALL'UFFICIO DEL REGISTRO - RICONOSCIMENTO TACITO. PROCEDIMENTO CIVILE - DEDUZIONI NUOVE - MUTAMENTO DEL TITOLO DELLA DOMANDA - PRECLUSIONE - FATTISPECIE.
Potendo gli interessati prendere visione della scrittura depositata ai fini della registrazione, qualora sia legalmente rilasciata la copia dall'ufficio del registro, e l'altra parte non neghi formalmente l' autenticità della sottoscrizione, la scrittura si ha come riconosciuta. Il fondare il titolo di acquisto del diritto sull'usucapione, mentre nella citazione lo si è fondato sul titolo, costituisce una diversa deduzione, basata su nuovi e diversi elementi di fatto, soggetta come tale alle preclusioni previste dagli artt. 183, 184 e 190 cod. proc. civile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)