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Sez. 2, Sentenza n. 633 del 14/03/1951 (Rv. 881567 - 01)

SCRITTURA - SCRITTURA PRIVATA - PRODUZIONE DI COPIA RILASCIATA DALL'UFFICIO DEL REGISTRO - RICONOSCIMENTO TACITO. PROCEDIMENTO CIVILE - DEDUZIONI NUOVE - MUTAMENTO DEL TITOLO DELLA DOMANDA - PRECLUSIONE - FATTISPECIE.
Stato
decisa il 1951-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881567-01

SCRITTURA - SCRITTURA PRIVATA - PRODUZIONE DI COPIA RILASCIATA DALL'UFFICIO DEL REGISTRO - RICONOSCIMENTO TACITO. PROCEDIMENTO CIVILE - DEDUZIONI NUOVE - MUTAMENTO DEL TITOLO DELLA DOMANDA - PRECLUSIONE - FATTISPECIE.

Potendo gli interessati prendere visione della scrittura depositata ai fini della registrazione, qualora sia legalmente rilasciata la copia dall'ufficio del registro, e l'altra parte non neghi formalmente l' autenticità della sottoscrizione, la scrittura si ha come riconosciuta. Il fondare il titolo di acquisto del diritto sull'usucapione, mentre nella citazione lo si è fondato sul titolo, costituisce una diversa deduzione, basata su nuovi e diversi elementi di fatto, soggetta come tale alle preclusioni previste dagli artt. 183, 184 e 190 cod. proc. civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)