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Sez. 2, Sentenza n. 4 del 05/01/1983 (Rv. 424799 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - MANCATA COMPARIZIONE - OMESSA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO A NORMA DELL'ART. 314, SECONDO COMMA COD. PROC. CIV. - DISCIPLINA EX ART. 58 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - OPERATIVITÀ NEI SOLI CONFRONTI DELLA PARTE CHE STA IN GIUDIZIO PERSONALMENTE - PARTE RAPPRESENTATA DA PROCURATORE LEGALE - ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO IN CUI HA SEDE IL GIUDICE ADITO - OBBLIGO DEL PROCURATORE AI FINI DELLE NOTIFICAZIONI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PROCURATORE ESERCENTE NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE CUI È ASSEGNATO - ESECUZIONE DELLE NOTIFICAZIONI PRESSO IL DOMICILIO RISULTANTE DALL'ALBO PROFESSIONALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424799-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - MANCATA COMPARIZIONE - OMESSA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO A NORMA DELL'ART. 314, SECONDO COMMA COD. PROC. CIV. - DISCIPLINA EX ART. 58 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - OPERATIVITÀ NEI SOLI CONFRONTI DELLA PARTE CHE STA IN GIUDIZIO PERSONALMENTE - PARTE RAPPRESENTATA DA PROCURATORE LEGALE - ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO IN CUI HA SEDE IL GIUDICE ADITO - OBBLIGO DEL PROCURATORE AI FINI DELLE NOTIFICAZIONI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PROCURATORE ESERCENTE NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE CUI È ASSEGNATO - ESECUZIONE DELLE NOTIFICAZIONI PRESSO IL DOMICILIO RISULTANTE DALL'ALBO PROFESSIONALE - NECESSITÀ.*

L'art. 58 disp. Att. Cod. proc. civ. - per cui le notificazioni durante il procedimento dinanzi a giudice monocratico possono essere validamente eseguite presso la cancelleria dello stesso, ove sia omessa la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, a norma dell'art. 314, secondo comma, cod. proc. civ., nel comune Sede dell'ufficio giudiziario adito - opera unicamente nei confronti della parte che sta in giudizio personalmente, alla quale soltanto è riferibile la previsione dell'art. 314, secondo comma, citato, mentre, se la parte è rappresentata da procuratore legale, questi, in difetto di prescrizioni al riguardo nel codice di rito ed alla stregua della legge professionale (art. 82 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37), è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha Sede (venendo, in Mancanza, considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice), esclusivamente quando eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, e non pure quando operi nell'ambito di tale circoscrizione (in qualunque luogo e, perciò, anche in comune diverso da quello Sede del tribunale), nel quale ultimo caso le notificazioni possono validamente eseguirsi solo presso il suo domicilio risultante dall'albo professionale, secondo i normali principi applicabili in materia. (V 3395/57; (V 2823/54, mass n 881567).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 314, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)