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Sez. 3 - , Sentenza n. 23846 del 04/08/2023 (Rv. 668820 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Titolo esecutivo giudiziale - Omessa indicazione della specie di interessi liquidati - Debenza dei soli interessi di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. - Necessità - Applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668820-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi legali liquidati, in sede di esecuzione forzata occorre necessariamente far riferimento al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c., restando esclusa l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.

Cod. Civ. art. 1284 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)