Sez. 5, Sentenza n. 21985 del 28/10/2015 (Rv. 637200 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Notifica ad opera di avvocato dello Stato diverso dal sottoscrittore - Legittimità - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
È legittima la notifica del ricorso per cassazione effettuata da un avvocato dello Stato diverso da quello che ha sottoscritto il ricorso, atteso che la ripartizione del lavoro tra avvocati e procuratori dello Stato, i quali non necessitano di mandato e sono tra di loro fungibili e sostituibili in caso d'impedimento, è attività meramente interna.
Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 55, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1161 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1161 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)