Sez. 5, Sentenza n. 13156 del 11/06/2014 (Rv. 631168 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Agenzie fiscali - Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Procura - Necessità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, le agenzie fiscali possono avvalersi per la loro rappresentanza in giudizio del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del T.U. approvato con r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, senza che occorra a tal fine un mandato alle liti o una procura speciale, restando i rapporti tra Direttore dell'agenzia ed Avvocatura erariale in ambito meramente interno.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)