Sez. L, Sentenza n. 1938 del 19/02/2000 (Rv. 534155 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO | Controversie relative all'accertamento di qualifiche o di altri diritti di personale cessato dal servizio alla data della domanda giudiziale - Proposizione del reclamo amministrativo come condizione di procedibilità della domanda stessa - Necessità - Esclusione.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO
Il principio secondo cui, in materia di accertamento di qualifiche o di altri diritti del personale dei servizi pubblici di trasporto in concessione, la mancata proposizione del reclamo gerarchico configura una causa di improcedibilità della domanda (v. Corte Cost., sent. n. 93 del 1979) disciplinata in via analogica dall'art. 443 cod. proc. civ., non si applica nei confronti del personale cessato dal servizio alla data della domanda giudiziale, non essendo evidentemente possibile - in tale caso - la sospensione del giudizio e la fissazione ex art. 443 cod. proc. civ., da parte del giudice adito, del termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione in sede amministrativa del reclamo stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)