Sez. L, Sentenza n. 1832 del 16/03/1984 (Rv. 433901 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - NELLE CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTO DI LAVORO GIÀ CESSATO - PREVIA PRESENTAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - NELLE CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTO DI LAVORO GIÀ CESSATO - PREVIA PRESENTAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Rispetto alle controversie relative al rapporto di lavoro del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, la necessità del preventivo reclamo in via gerarchica previsto dall'art. 10 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (modificato dalla legge 24 luglio 1957 n. 633 e dichiarato parzialmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979) non sussiste nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di servizio. (Conf 3477/82, mass n 421468; (Conf 385/76, mass n 379047).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)