Sez. L, Sentenza n. 6171 del 21/10/1986 (Rv. 448451 - 01)
RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO DELLO STRAORDINARIO FISSO - COMPUTABILITÀ NELLE SPETTANZE PER MENSILITÀ AGGIUNTIVE, FERIE E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - ESCLUSIONE.*
RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO DELLO STRAORDINARIO FISSO - COMPUTABILITÀ NELLE SPETTANZE PER MENSILITÀ AGGIUNTIVE, FERIE E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - ESCLUSIONE.*
La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo, mentre trasforma la relativa retribuzione in un compenso di tipo continuativo, del quale si deve tenere conto per la Determinazione di quanto dovuto per tutti gli istituti, legali o contrattuali, implicanti riferimento, per la quantificazione delle spettanze del dipendente, ad ogni emolumento continuativo, non trasforma di per sè la natura della prestazione lavorativa, resa oltre l'orario normale, in prestazione ordinaria, e la relativa retribuzione in retribuzione ordinaria, salvo che risulti una specifica volontà delle parti in tal senso pertanto, in Mancanza di tale volontà, o, a maggior ragione in presenza di una contraria previsione contrattuale, il suddetto compenso per straordinario "fisso" non è computabile nelle spettanze del lavoratore per mensilità aggiuntive, ferie e festività infrasettimanali, difettando nell'ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, da prendere a base per la quantificazione di altre competenze correlate alla retribuzione stessa, e dovendosi tener conto che il principio medesimo può trovare applicazione solo in presenza di specifiche norme limitative dell'autonomia negoziale, che non sussistono con riguardo ai predetti istituti. (Conf 1075/84, mass n 433232).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)