Sez. L, Sentenza n. 882 del 01/02/1988 (Rv. 457267 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTAZIONE IN MODO FISSO E CONTINUATIVO - COMPENSO RELATIVO - INCIDENZA SULLA RETRIBUZIONE BASE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTAZIONE IN MODO FISSO E CONTINUATIVO - COMPENSO RELATIVO - INCIDENZA SULLA RETRIBUZIONE BASE - CONDIZIONI.*
La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo, mentre trasforma la relativa retribuzione in un compenso di tipo continuativo, del quale si deve tenere conto per la Determinazione di quanto dovuto per tutti gli istituti, legali o contrattuali, implicanti riferimento, per la quantificazione delle spettanze del dipendente, ad ogni emolumento continuativo, non trasforma di per sè la natura della prestazione lavorativa, resa oltre l'orario normale, in prestazione ordinaria (con conseguente inclusione del relativo compenso nel computo degli istituti facenti riferimento alla retribuzione normale), salvo che risulti una specifica volontà delle parti nel senso anzidetto, l'accertamento della quale è riservato al giudice del merito e non è censurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (V 6171/86, mass n 448451; (V 1071/84, mass n 433232).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)