diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3395 del 07/06/1985 (Rv. 441064 - 01)

ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI - SUCCESSIONE DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO IN BASILICATA ALL'ENTE INTERREGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO IN PUGLIA E LUCANIA - CONTROVERSIA INERENTE ALL'ASSEGNAZIONE E VENDITA DI UN FONDO NEL TERRITORIO DELLA BASILICATA - LODO ARBITRALE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'ESAB.*
Stato
decisa il 1985-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441064-01

ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI - SUCCESSIONE DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO IN BASILICATA ALL'ENTE INTERREGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO IN PUGLIA E LUCANIA - CONTROVERSIA INERENTE ALL'ASSEGNAZIONE E VENDITA DI UN FONDO NEL TERRITORIO DELLA BASILICATA - LODO ARBITRALE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'ESAB.*

L'art. 26 della legge Reg. Basilicata 25 luglio 1977 n. 26, istitutiva dell'ente di sviluppo agricolo in Basilicata-e.S.a.B., regola la vicenda successoria conseguente alla soppressione dell'ente interregionale di sviluppo agricolo in Puglia e Lucania (in applicazione della legge 30 aprile 1976 n. 386), con l'affidare all'e.S.a.B. La definizione dei rapporti giuridici economici e patrimoniali connessi con l'attività dell'ente interregionale, che non sia stato possibile già attribuire direttamente all'una od all'altra regione, e che siano riferibili al territorio della Basilicata. Pertanto, con riguardo all'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale, che sia stato reso in controversia inerente all'assegnazione e vendita di un fondo del suddetto ente interregionale, nel territorio della Basilicata, la legittimazione ad agire deve essere riconosciuta all'e.S.a.B., quando la impugnazione medesima venga proposta dopo che tale ente sia stato istituito in forza della citata legge regionale.*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1976 num. 386 CORTE COST., Legge Reg. Basilicata 25/07/1977 num. 26 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)