Sez. 2, Sentenza n. 2372 del 09/03/1988 (Rv. 458159 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - FONDI ASSEGNATI DA ENTI REGIONALI DI SVILUPPO AGRICOLO - RISCATTO - ALIENAZIONE - ART. 11 LEGGE REGIONE PUGLIA 28 OTTOBRE 1977 N. 32 - AUTORIZZAZIONE DELL' E.R.S.A.P. - ANTERIORITÀ ALL'ATTO DI TRASFERIMENTO - NECESSITÀ.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - FONDI ASSEGNATI DA ENTI REGIONALI DI SVILUPPO AGRICOLO - RISCATTO - ALIENAZIONE - ART. 11 LEGGE REGIONE PUGLIA 28 OTTOBRE 1977 N. 32 - AUTORIZZAZIONE DELL' E.R.S.A.P. - ANTERIORITÀ ALL'ATTO DI TRASFERIMENTO - NECESSITÀ.*
Con riguardo alla compravendita dei fondi assegnati dagli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi delle leggi di riforma (legge 12 maggio 1950 n. 230, legge 21 ottobre 1950 n. 841) e successivamente riscattati (ex art. 10 legge 30 aprile 1976 n. 386), - i quali possono essere alienati a terzi coltivatori della terra aventi i requisiti previsti dalla legge 26 maggio 1965 n. 590, sempre che l'alienante comunichi all'ente ed ai coltivatori confinanti la sua intenzione di vendere il predio in modo da consentire l'Esercizio del diritto di prelazione ad essi spettante (ex art. 4 legge 29 maggio 1967 n. 379) - l'art. 11 della legge regionale della Puglia 28 ottobre 1977 n. 32 condiziona in particolare tali vendite all'ulteriore requisito dell'autorizzazione dell' e.R.S.a.P. (ente regionale di sviluppo della Puglia), autorizzazione che deve essere menzionata nell'atto di trasferimento e nella relativa nota di trascrizione. Pertanto, tale autorizzazione, quale atto amministrativo discrezionale volto a rimuovere un limite legale al compimento di un negozio giuridico da parte di un soggetto privato, deve necessariamente precedere l'atto di trasferimento, in rispondenza all'esigenza di tutelare gli interessi pubblici ispiratori delle leggi di riforma suddette e di evitare Atti speculativi che possano compromettere le finalità di trasformazione agraria perseguite dall'ente medesimo, con la conseguenza che in sua Mancanza resta preclusa la possibilità di domandare in giudizio l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere il contratto con riguardo ad un preliminare che abbia ad oggetto gli specificati fondi non essendo consentito subordinare "contra legem" l'efficacia della sentenza costitutiva ex art. 2932 cit. Al successivo rilascio dell'autorizzazione medesima. (V 7739/86, mass n 449713; (V 3395/85, mass n 441064).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 386 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 28/10/1977 num. 32 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)