diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5623 del 27/10/1982 (Rv. 423390 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO D'APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ DEL PIANO DI RIPARTO - NATURA DI SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - SENTENZA N. 42 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITÀ NEI PROCEDIMENTI IN CORSO.*
Stato
decisa il 1982-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423390-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO D'APPROVAZIONE ED ESECUTIVITÀ DEL PIANO DI RIPARTO - NATURA DI SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - SENTENZA N. 42 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITÀ NEI PROCEDIMENTI IN CORSO.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1981 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge fallimentare "nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale (disciplinato nel modo ivi previsto) i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo", il decreto, con il quale detto giudice approva e rende esecutivo un piano di riparto, incidendo su posizioni di diritto soggettivo, ha natura sostanziale di sentenza non altrimenti impugnabile e, quindi, può essere denunciato con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost.. Tale principio trova immediata applicazione nei giudizi in corso e, pertanto, implica l'ammissibilità del ricorso per Cassazione che sia stato proposto contro il menzionato decreto, ancorché in data anteriore a quella pronuncia. (V 2016/82, mass n 419863; (Conf 5784/81, mass n 416499).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)