Sez. 4, Sentenza n. 2919 del 26/02/1997 Ud. (dep. 28/03/1997) Rv. 207330 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - CONSULENTI TECNICI DEL PUBBLICO MINISTERO | Nullità dell'accertamento tecnico - Giudice che pervenga all'affermazione di responsabilità con argomenti che non si collegano al giudizio del consulente - Irrilevanza della nullità.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - CONSULENTI TECNICI DEL PUBBLICO MINISTERO
La nullità di un accertamento tecnico non rileva quando il giudice pervenga all'affermazione di responsabilità con argomenti che non si collegano al giudizio del consulente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)