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Sez. 4, Sentenza n. 24455 del 22/04/2015 Ud. (dep. 08/06/2015) Rv. 263731 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - CONSULENTI TECNICI DEL PUBBLICO MINISTERO | Nullità dell'accertamento tecnico - Decisione di condanna non basata sulle valutazioni del consulente - Irrilevanza della nullità.
Stato
decisa il 2015-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263731-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - CONSULENTI TECNICI DEL PUBBLICO MINISTERO

La nullità dell'accertamento tecnico disposto dal pubblico ministero non comporta alcuna conseguenza allorquando il giudice pervenga all'affermazione di responsabilità con argomenti che prescindono dalle valutazioni del consulente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)